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La Riforma del Codice di Proprietà Industriale

Aggiornamento: 16 gen



Il 23 agosto 2023 è entrata in vigore la legge 24 luglio 2023, n. 102 che modifica il #codicedellaproprietaindustriale di cui al D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, apportando rilevanti novità.


La legge si colloca nell'ambito delle riforme previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il noto "PNRR", ed ha come obiettivi principali potenziare il sistema di protezione della proprietà intellettuale in Italia e semplificare e digitalizzare le procedure.


Con riguardo alla semplificazione e digitalizzazione, per esempio, è prevista la modifica degli importi relativi all'imposta di bollo per la registrazione dei titoli di privativa industriale, incentivando l'uso del bollo digitale; la possibilità di pagare le tasse per il deposito dei brevetti non solo al momento della presentazione della domanda, ma anche entro un mese dalla presentazione stessa.


La legge ha un impatto su vari articoli del Codice della Proprietà Industriale (CPI):


L'articolo 1 modifica l'articolo 14, comma 1, lettera b) del CPI, prevedendo espressamente il divieto di registrazione di segni che evocano, imitano o entrano in conflitto con #indicazionigeografiche e #denominazionidorigine.


L'articolo 2 introduce l'articolo 34 bis del CPI, che riguarda la protezione temporanea dei #disegni e #modelli nelle fiere. Questa norma consente di ottenere la protezione temporanea dei disegni o modelli esposti in fiere previa approvazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Inoltre, viene abrogato l'articolo 129, comma 3, del CPI, consentendo il sequestro di prodotti contraffatti esposti in fiere o esposizioni ufficiali o riconosciute.


L'articolo 3 sostituisce l'articolo 65 del CPI, riguardante la titolarità delle invenzioni realizzate dai ricercatori nelle università ed enti di ricerca o IRCCS. In precedenza, il ricercatore impiegato come ricercatore in un'università o ente di ricerca era considerato il titolare dell'#invenzione mantenendo il c.d. "privilegio del professore". Con la riforma i diritti nascenti da tali invenzioni spettano all'ente di appartenenza dell'inventore anziché all'inventore, pur mantenendo quest'ultimo il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione. L'inventore deve comunicare l'oggetto dell'invenzione all'ente di appartenenza e quest'ultimo ha sei mesi di tempo per presentare una domanda di brevetto dalla data di comunicazione.

Se l'ente non procede, l'inventore potrà presentare una domanda di brevetto a proprio nome.


L'articolo 8 modifica l'articolo 198 del CPI, riguardante le procedure di segretazione militare, con l'obiettivo di rafforzare il controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato.


La novità principale della legge è l'introduzione dell'articolo 5, che modifica l'articolo 59 del CPI che, in caso di doppia protezione, riconosceva la preminenza del #brevetto europeo rispetto a quello italiano. La legge permette ora la coesistenza del brevetto italiano e del brevetto europeo per la stessa invenzione, anche se depositati con la stessa data.

Questo cambio di direzione è motivato dall'entrata in vigore, il 1 giugno 2023, del nuovo sistema del brevetto europeo ad effetto unitario, che consente la protezione del brevetto in tutti gli Stati membri con una singola domanda e una tassa annuale di rinnovo.

Ciò consentirà ai titolari dei brevetti di scegliere se far valere i loro diritti azionando il brevetto unitario o quello nazionale.








 
 
 

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