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La riforma dello sport in Italia: cambiamenti e implicazioni

Aggiornamento: 5 set 2023



Il 1° luglio 2023 è entrata in vigore la Riforma dello Sport, una serie di modifiche legislative che hanno un impatto profondo sulle organizzazioni sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché sul lavoro sportivo.


A causa della natura complessa del settore sportivo, dei cambiamenti politici e delle normative interdisciplinari, il testo della Riforma e la data di entrata in vigore sono stati soggetti a diverse modifiche. Nel 2021, il legislatore italiano ha promulgato il Decreto Legislativo 36/2021 mentre l'ultimo intervento è stato effettuato con il Decreto Legge 75/2023, che ha introdotto nove modifiche significative alla Riforma.


I Punti Chiave della Riforma:


Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche:

Un importante cambiamento è l'introduzione dell'obbligo per le cooperative e gli Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che esercitino quale attività di interesse generale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, di iscriversi al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche - istituito presso il Dipartimento dello sport, per accedere a benefici e contributi pubblici.


Auto destinazione degli utili

La Riforma ha esteso la facoltà di auto-destinazione degli utili per società e associazioni dilettantistiche che, prima della riforma, dovevano destinare utili allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

La ripartizione degli utili rimane invece vietata in caso di enti dilettantistici che beneficiano dell'agevolazione fiscale dei corrispettivi incassati da soci e tesserati.


Nuova disciplina del Lavoro Sportivo:

La Riforma ha ridefinito il concetto di #lavoratoresportivo, che, in seguito alle modifiche introdotte dal D.lgs. 163/2022, include ora, oltre agli sportivi professionisti, anche ogni lavoratore tesserato che svolge, verso un corrispettivo, le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione di quelle aventi carattere amministrativo-gestionale.


L’articolo 25 del D.lgs. 36/2021 dispone che è lavoratore sportivo “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo.


Inoltre, la norma sancisce che è lavoratore sportivo anche ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.”


La norma a precisa che, al ricorrerne dei presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto:


a) di un rapporto di lavoro subordinato, per il quale l’articolo 26 richiama la non applicazione di alcune norme dello Statuto dei Lavoratori e della L. 604/1966 (esclusione già contemplata, tra l’altro, dalla L. 91/1981 con riferimento al lavoratore subordinato sportivo professionista);

b) di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative.

Nel settore dei professionisti, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, prevalente e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.


Esso, tuttavia, costituisce oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorre almeno uno dei seguenti requisiti:

  • l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

  • lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;

  • la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese, ovvero trenta giorni ogni anno.

È poi prevista la forma scritta del contratto a pena di nullità – nelle forme del contratto tipo predisposto dalla federazione, dalla disciplina sportiva associata, e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all’accordo collettivo stipulato – e l’obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale o la disciplina sportiva associata per l’approvazione.


Nel settore del dilettantismo

L'articolo 28 della Riforma stabilisce che nel contesto dilettantistico, il lavoro sportivo è considerato come un contratto di lavoro autonomo, in forma di collaborazione coordinata e continuativa, quando sussistono le seguenti condizioni:

  • Le ore di lavoro oggetto del contratto, anche se continuative, non superano le 24 ore settimanali, escludendo il tempo dedicato alla partecipazione a eventi sportivi.

  • Le prestazioni oggetto del contratto sono organizzate e guidate da un punto di vista tecnico-sportivo, rispettando i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.


I volontari

ll legislatore ha delineato la categoria dei collaboratori volontari, i cui servizi sono disciplinati dall'articolo 29. Questo articolo stabilisce che "le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva (inclusi quelli paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a.) possono avvalersi di volontari per svolgere le loro attività istituzionali. Questi volontari offrono il proprio tempo e le proprie abilità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopo di lucro, neanche indiretto, ma esclusivamente a scopi amatoriali. Le attività svolte dai volontari comprendono direttamente la pratica sportiva, nonché l'istruzione, l'educazione e la preparazione degli atleti."


Queste attività sportive non vengono remunerate in alcun modo e non sono compatibili con qualsiasi forma di impiego subordinato o autonomo, né con qualsiasi altro tipo di impiego retribuito presso l'organizzazione di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la sua attività sportiva. Tuttavia, i volontari possono ottenere il rimborso delle spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute durante l'adempimento delle loro attività fuori dal comune di residenza.


Anche i volontari devono essere coperti da un'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.


L’apprendistato professionalizzante

Il legislatore è intervenuto anche permettendo alle società o associazioni sportive di sottoscrivere contratti di apprendistato professionalizzante per valorizzare la formazione dei giovani atleti e garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale e educativa, favorendo quindi l’accesso all’attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva.


Le modifiche apportate con il D.L. 75/2023:


Il 22 giugno 2023, una settimana prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni sul lavoro sportivo, il legislatore è nuovamente intervenuto con il decreto D.L. 75/2023, prevedendo il Capo III intitolato "Misure urgenti nel settore sportivo". Questo decreto comprende nove articoli che apportano ulteriori modifiche alla Riforma.


Plusvalenze

L'articolo 33 del nuovo decreto modifica alcune disposizioni dell'articolo 86, comma 4, del T.U.I.R., che regola la tassazione delle plusvalenze. In particolare:


"Le plusvalenze realizzate [...] concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, oppure, se i beni sono stati detenuti per un periodo non inferiore a tre anni, o a due anni per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nello stesso esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto."


Il D.L. 75/2023 modifica la prima parte di questa disposizione, sostituendo le parole "o a un anno per le società sportive professionistiche" con "o a due anni per le società sportive professionistiche". Questo cambiamento mira a agevolare la rateizzazione delle plusvalenze realizzate durante l'esercizio.


Lo stesso articolo specifica inoltre che "le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche contribuiscono a formare il reddito in quote costanti, come indicato nel primo periodo, e secondo le condizioni specificate nel secondo periodo, limitatamente alla parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente ricevuto in denaro; la parte residua della plusvalenza contribuisce a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata."


Il processo sportivo

Il legislatore ha successivamente affrontato la questione dei procedimenti sportivi, prendendo in considerazione le preoccupazioni e le critiche espresse dalle organizzazioni sportive e dagli esperti in materia.


In particolare, l'articolo 34 stabilisce che "nei procedimenti giurisdizionali davanti alle istanze di giustizia sportiva che riguardano il ricorso contro sanzioni che comportano penalizzazioni influenti sulla classifica finale delle competizioni a squadre, determinata in base ai risultati delle singole partite, il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano i loro statuti e regolamenti con l'obiettivo di applicare le penalità solo dopo che tutti i gradi di giustizia sportiva sono stati esauriti e promuovono la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello in cui la penalizzazione incide sulla classifica, nel rispetto dei principi di equa competizione, tempestività delle decisioni e giusto processo."


La disposizione specifica inoltre che queste disposizioni non si applicano alle sanzioni imposte nei procedimenti derivanti dal mancato pagamento degli emolumenti, delle imposte e contributi riferiti ai rapporti di lavoro.


Controlli finanziari sulle società sportive professionistiche e Milano-Cortina 2026

Per assicurare e favorire la sostenibilità economica degli enti sportive, il decreto D.L. 75/2023, all'articolo 36, subordina la partecipazione ai campionati alla necessità che le società sportive professionistiche siano soggette a rigorosi controlli per valutare la loro stabilità finanziaria. Questi controlli devono essere rapidi, efficaci e completi e devono seguire le linee guida stabilite dalle federazioni sportive nazionali nei loro statuti, conformemente agli standard approvati dal CONI.


Gli articoli successivi, dal 37 al 39, contengono misure urgenti riguardanti crediti d'imposta per sostenere le associazioni sportive, mentre due ulteriori articoli sono dedicati a garantire l'efficace organizzazione dei Giochi di Milano-Cortina 2026 e ad accelerare il processo di selezione del personale per la gestione di questo importante evento.


ll vincolo sportivo

Il #vincolosportivo rappresenta un vincolo contrattuale per gli atleti che, attraverso l'affiliazione, si obbligano a dedicare la loro attività sportiva esclusivamente nell'interesse della società con cui sono affiliati.


Inizialmente, nella stesura originale della Riforma, l'articolo 31 del D.lgs. 36/2021 prevedeva l'abolizione del vincolo sportivo nell'ambito dell'attività dilettantistica. Tuttavia, questa disposizione ha suscitato numerose perplessità tra gli operatori del settore sportivo, poiché il vincolo era considerato un elemento cruciale per garantire la stabilità finanziaria delle realtà sportive dilettantistiche italiane.


Di conseguenza, al fine di "proteggere i settori giovanili e gli investimenti effettuati dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche", il legislatore ha stabilito che a partire dal 1° luglio 2023 l'articolo 31 non si applicasse agli atleti che praticano discipline sportive dilettantistiche. Questa modifica ha previsto che le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate potessero richiedere un vincolo per una durata massima di due anni per questi atleti.


Il legislatore ha sottolineato che spetterà alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate definire nei loro regolamenti le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti soggetti a questa disposizione, stabilendo eventuali premi per la formazione tecnica basati su criteri che considerino l'età degli atleti, oltre alla durata e al valore patrimoniale della relazione tra questi atleti e la società o l'associazione sportiva con cui stipulano il loro primo contratto di lavoro sportivo.


In risposta a queste modifiche, la F.I.G.C. ha rapidamente adeguato le proprie Norme Organizzative Interne (NOIF) il 26 giugno 2023, apportando cambiamenti all'articolo 32, intitolato "Giovani Dilettanti". Questa modifica ha stabilito che l'affiliazione dei tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile può avere una durata massima di due stagioni sportive, a meno che non abbiano instaurato un contratto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore o stipulato un contratto di apprendistato per ottenere qualifiche e diplomi professionali, diplomi di istruzione secondaria superiore o certificati di specializzazione tecnica superiore.


La Riforma dello Sport in Italia è destinata a cambiare il volto del mondo sportivo nel paese. Tuttavia, è ancora in evoluzione, e il suo impatto reale verrà misurato nel tempo. Gli operatori del settore sportivo dovranno monitorare attentamente queste modifiche e adattarsi di conseguenza per garantire una gestione efficace e sostenibile del settore.




 
 
 

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